Dopo lungo confronto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. “fosfiti in agricoltura biologica”. Premesso che i fitofarmaci derivati dell’acido fosfonico sono prodotti di sintesi che agiscono per via sistemica assolutamente esclusi dall’attuale regolamento europeo 834/2007, anche in considerazione degli esiti della ricerca del CREA, AIAB aveva sollevato preoccupazione nella definizione di soglie eccessivamente basse per la valutazione delle contaminazioni accidentali in agricoltura biologica. Questo in particolare per le colture arboree nelle quali esiste un meccanismo di accumulo. AIAB FVG ha organizzato anche iniziative divulgative e formative in merito.
Ora il decreto MIPAAF n. 7264 del 10 luglio 2020 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.224 del 9 settembre 2020 e modifica il decreto n. 309 del 13 gennaio 2011 sulle «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica». Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
In caso di rilevazione di acido fosfonico, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, ai prodotti biologici trasformati, non trasformati e compositi si applica il seguente limite inferiore inteso come “soglia numerica” al di sopra della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica: acido fosfonico ≥ 0,05 mg/kg.
In deroga al punto precedente e fino al 31 dicembre 2022 si applica il seguente limite inferiore:
- acido fosfonico ≥ 0,5 mg/kg per le colture erbacee;
- acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kg per le colture arboree;
Nel caso di operatori che notificano la propria attività con metodo biologico per le coltivazioni arboree in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto e nel caso di operatori che conducono aziende già notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di conversione, è possibile applicare la soglia di cui al precedente punto B anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione. Per usufruire di tale ulteriore deroga gli operatori hanno l’obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo. Tale attività di monitoraggio deve essere descritta nella relazione ex art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008. L’organismo di controllo accerta la corretta esecuzione di tale monitoraggio.
Nel caso dei prodotti biologici trasformati, con l’esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche, i limiti precedentemente citati si applicano tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto. In caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg. Per i prodotti biologici trasformati, tale limite si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.
Per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell’acido fosfonico in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici.
In deroga al D.M. n. 7264 del 10 Luglio 2020, la Legge n.120 dell’11 Settembre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.228 del 14 Settembre 2020 prevede per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell’organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree.
Fabio Ferraldeschi
Coordinamento Segreteria Tecnica di Presidenza AIAB